ORDINE
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE DEL REATO DI GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA
CRONOLOGIA DELLA PROCEDURA 1-12
I. INTRODUZIONE 13-14
II. COMPETENZA PRIMA FACIE 15-32
1. Osservazioni preliminari 15-18 2. Esistenza di una controversia relativa all’interpretazione, applicazione o
adempimento della Convenzione sul Genocidio 19-30
3. Conclusione sulla competenza prima facie 31-32
III. CLASSIFICA DEL SUDAFRICA 33-34
IV. I DIRITTI DI CUI SI RICHIEDE LA TUTELA E IL LEGAME TRA
TALI DIRITTI E LE MISURE RICHIESTE 35-59
V. RISCHIO DI PREGIUDIZIO IRREPARABILE E URGENZA 60-74
VI. CONCLUSIONE E MISURE DA ADOTTARE 75-84
CLAUSOLA OPERATIVA 86
CORTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
2024
26 gennaio
Elenco generale
N. 192
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE
E PUNIZIONE DEL REATO DI GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA
(SUDAFRICA contro ISRAELE)
RICHIESTA DI INDICAZIONE DI MISURE PROVVISORIE
ORDINE
Presenti: Presidente DONOGHUE; Vicepresidente GEVORGIAN; Giudici TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, XUE, SEBUTINDE, BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT; Giudici ad hoc BARAK, MOSENEKE; Cancelliere GAUTIER.La Corte internazionale di giustizia,
Composto come sopra,
Dopo la deliberazione,
Visti gli articoli 41 e 48 dello Statuto della Corte e gli articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte,
Effettua il seguente ordine:
1. Il 29 dicembre 2023, la Repubblica del Sud Africa (di seguito “Sudafrica”) ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso instaurante un procedimento contro lo Stato di Israele (di seguito “Israele”) riguardante presunte violazioni degli obblighi nella Striscia di Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (di seguito la “Convenzione sul genocidio” o la “Convenzione”).
2. Al termine della sua candidatura, il Sud Africa
“chiede rispettosamente alla Corte di giudicare e dichiarare:
(1) che la Repubblica del Sud Africa e lo Stato di Israele hanno ciascuno il dovere di agire in conformità con i propri obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in relazione ai membri del gruppo palestinese, per adottare tutte le misure ragionevoli in loro potere per prevenire il genocidio;
(2) che lo Stato di Israele:
(a) ha violato e continua a violare i propri obblighi derivanti dal Genocidio
Convenzione, in particolare gli obblighi previsti dall’articolo I, letto in combinato disposto con l’articolo II, e gli articoli III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI ;
(b) deve cessare immediatamente qualsiasi atto e misura in violazione di tali obblighi, compresi atti o misure che potrebbero uccidere o continuare a uccidere palestinesi, o causare o continuare a causare gravi danni fisici o mentali ai palestinesi o infliggere deliberatamente a palestinesi gruppo, o continuando a infliggere al proprio gruppo, condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale, e rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio, in particolare gli obblighi previsti dagli articoli I, III (a) , III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI;
(c) devono garantire che le persone che commettono genocidio, che cospirano per commettere genocidio, che incitano direttamente e pubblicamente al genocidio, che tentano di commettere genocidio e sono complici di genocidio contrario agli articoli I, III (a), III (b), III (c), III (d) e III (e) sono puniti da un tribunale nazionale o internazionale competente, come previsto dagli articoli I, IV, V e VI;
(d) a tal fine e in sostegno degli obblighi derivanti dagli articoli I, IV, V e VI, deve raccogliere e conservare le prove e garantire, consentire e/o non inibire direttamente o indirettamente la raccolta e la conservazione delle prove degli atti di genocidio commessi contro i palestinesi a Gaza, compresi i membri del gruppo sfollati da Gaza;
(e) deve adempiere agli obblighi di riparazione nell’interesse delle vittime palestinesi, incluso ma non limitato a consentire il ritorno sicuro e dignitoso dei palestinesi sfollati con la forza e/o rapiti alle loro case, il rispetto dei loro pieni diritti umani e la protezione contro ulteriori discriminazioni , persecuzioni e altri atti correlati, e provvedere alla ricostruzione di ciò che è stato distrutto a Gaza, in linea con l’obbligo di prevenire il genocidio ai sensi dell’Articolo I; e (f) deve offrire assicurazioni e garanzie contro la ripetizione delle violazioni della Convenzione sul genocidio, in particolare gli obblighi previsti dagli articoli I, III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV, V e VI.”
3. Nel suo ricorso, il Sudafrica cerca di fondare la giurisdizione della Corte sull’articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e sull’articolo IX della Convenzione sul genocidio.
4. Il ricorso conteneva una richiesta di indicazione di provvedimenti provvisori presentata con riferimento all’articolo 41 dello Statuto e agli articoli 73, 74 e 75 del Regolamento.
5. In conclusione della sua richiesta, il Sudafrica ha chiesto alla Corte di indicare le seguenti misure provvisorie:
“(1) Lo Stato di Israele sospenderà immediatamente le sue operazioni militari dentro e contro Gaza.
(2) Lo Stato di Israele garantirà che qualsiasi unità armata militare o irregolare che possa essere diretta, sostenuta o influenzata da esso, così come qualsiasi organizzazione e persona che possa essere soggetta al suo controllo, direzione o influenza, non intraprenda alcuna iniziativa contro sostegno alle operazioni militari di cui al punto (1) sopra.
(3) La Repubblica del Sud Africa e lo Stato di Israele, ciascuno in conformità con i propri obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti del popolo palestinese, adotteranno tutte le ragionevoli misure in loro potere per prevenire il genocidio.
(4) Lo Stato di Israele, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti del popolo palestinese in quanto gruppo protetto dalla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Genocidio, desistere dal commettere tutti gli atti contemplati dall’articolo II della Convenzione, in particolare:
(a) uccidere membri del gruppo;
(b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita destinate a realizzarsi
la sua distruzione fisica totale o parziale; E
d) imporre misure destinate a prevenire le nascite all’interno del gruppo.
(5) Lo Stato di Israele, ai sensi del punto (4) (c) di cui sopra, in relazione ai palestinesi, desistere e adotterà tutte le misure in suo potere, inclusa la revoca dei pertinenti ordini, delle restrizioni e/o dei divieti di impedire:
(a) l’espulsione e lo sfollamento forzato dalle proprie abitazioni;
(b) la privazione di:
(i) accesso a cibo e acqua adeguati;
(ii) accesso all’assistenza umanitaria, compreso l’accesso a carburante adeguato,
alloggio, vestiti, igiene e servizi igienico-sanitari;
(iii) forniture e assistenza medica; E
(c) la distruzione della vita palestinese a Gaza.
(6) Lo Stato di Israele dovrà, nei confronti dei palestinesi, garantire che anche il suo esercito
poiché qualsiasi unità armata irregolare o individuo che possa essere diretto, supportato o altrimenti influenzato da esso e qualsiasi organizzazione e persona che possa essere soggetta al suo controllo, direzione o influenza, non commettono alcun atto descritto ai precedenti punti (4) e (5). , o si impegnano in incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, cospirazione per commettere genocidio, tentativo di commettere genocidio, o complicità in genocidio, e nella misura in cui vi si impegnano, che siano adottate misure verso la loro punizione ai sensi degli articoli I, II, III e IV della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.
(7) Lo Stato di Israele adotterà misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nel campo di applicazione dell’Articolo II della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; a tal fine, lo Stato di Israele non agirà per negare o altrimenti limitare l’accesso a Gaza tramite missioni conoscitive, mandati internazionali e altri organismi per contribuire a garantire la conservazione e la conservazione di tali prove.
(8) Lo Stato di Israele presenterà un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare effetto alla presente Ordinanza entro una settimana, a partire dalla data della presente Ordinanza, e successivamente ad intervalli regolari come la Corte ordinerà, fino a quando un la decisione finale sul caso spetta alla Corte.
(9) Lo Stato di Israele si asterrà da qualsiasi azione e garantirà che non venga intrapresa alcuna azione che possa aggravare o estendere la controversia davanti alla Corte o renderla più difficile da risolvere.
6. Il Vice-Cancelliere ha immediatamente comunicato al Governo di Israele il ricorso contenente la richiesta di indicazione di misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, dello Statuto della Corte e dell’articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento di Corte. Ha inoltre notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite il deposito da parte del Sud Africa dell’Istanza e della Richiesta di indicazione di misure provvisorie.
7. Nelle more della notifica prevista dall’articolo 40, comma 3, dello Statuto della Corte, il Cancelliere aggiunto ha informato tutti gli Stati legittimati a comparire davanti alla Corte del deposito del ricorso e della richiesta di indicazione di provvedimenti provvisori da parte una lettera datata 3 gennaio 2024.
8. Poiché la Corte non comprendeva alcun giudice della nazionalità di una delle Parti, ciascuna Parte ha esercitato il diritto conferitole dall’articolo 31 dello Statuto della Corte di scegliere un giudice ad hoc incaricato della causa. Il Sudafrica ha scelto Dikgang Ernest Moseneke e Israele Aharon Barak.
9. Con lettere del 29 dicembre 2023, il cancelliere aggiunto ha informato le parti che, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del suo Regolamento, la Corte aveva fissato all’11 e al 12 gennaio 2024 le date della trattazione orale sulla richiesta di l’indicazione di misure provvisorie.
10. Nelle udienze pubbliche hanno presentato osservazioni orali sulla richiesta di indicazione di provvedimenti provvisori:
A nome del Sud Africa: SE Sig. Vusimuzi Madonsela,
SE il Sig. Ronald Lamola,
Signora Adila Hassim,
Signor Tembeka Ngcukaitobi,
Signor John Dugard,
Signor Max du Plessis,
Signora Blinne Ní Ghrálaigh,
Signor Vaughan Lowe.
A nome di Israele: signor Tal Becker,
Signor Malcolm Shaw,
Signora Galit Raguan,
Signor Omri Mittente,
Signor Christopher Staker,
Signor Gilad Noam.
11. Al termine delle sue osservazioni orali, il Sudafrica ha chiesto alla Corte di indicare le seguenti misure provvisorie:
“(1) Lo Stato di Israele sospenderà immediatamente le sue operazioni militari dentro e contro
Gaza.
(2) Lo Stato di Israele garantirà che qualsiasi unità armata militare o irregolare che possa essere diretta, sostenuta o influenzata da esso, così come qualsiasi organizzazione e persona che possa essere soggetta al suo controllo, direzione o influenza, non intraprenda alcuna iniziativa contro sostegno alle operazioni militari di cui al punto (1) sopra.
(3) La Repubblica del Sud Africa e lo Stato di Israele, ciascuno in conformità con i propri obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti del popolo palestinese, adotteranno tutte le ragionevoli misure in loro potere per prevenire il genocidio.
(4) Lo Stato di Israele, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti del popolo palestinese in quanto gruppo protetto dalla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Genocidio, desistere dal commettere tutti gli atti contemplati dall’articolo II della Convenzione, in particolare:
(a) uccidere membri del gruppo;
(b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita destinate a realizzarsi
la sua distruzione fisica totale o parziale; E
d) imporre misure destinate a prevenire le nascite all’interno del gruppo.
(5) Lo Stato di Israele, ai sensi del punto (4) (c) di cui sopra, in relazione ai palestinesi, desistere e adotterà tutte le misure in suo potere, inclusa la revoca dei pertinenti ordini, delle restrizioni e/o dei divieti di impedire:
(a) l’espulsione e lo sfollamento forzato dalle proprie abitazioni;
(b) la privazione di:
(i) accesso a cibo e acqua adeguati;
(ii) accesso all’assistenza umanitaria, compreso l’accesso a carburante adeguato,
alloggio, vestiti, igiene e servizi igienico-sanitari;
(iii) forniture e assistenza medica; E
(c) la distruzione della vita palestinese a Gaza.
(6) Lo Stato di Israele dovrà, nei confronti dei palestinesi, garantire che anche il suo esercito
poiché qualsiasi unità armata irregolare o individuo che possa essere diretto, supportato o altrimenti influenzato da esso e qualsiasi organizzazione e persona che possa essere soggetta al suo controllo, direzione o influenza, non commettono alcun atto descritto ai precedenti punti (4) e (5). , o si impegnano in incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, cospirazione per commettere genocidio, tentativo di commettere genocidio, o complicità in genocidio, e nella misura in cui vi si impegnano, che siano adottate misure verso la loro punizione ai sensi degli articoli I, II, III e IV della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.
(7) Lo Stato di Israele adotterà misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nel campo di applicazione dell’Articolo II della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; a tal fine, lo Stato di Israele non agirà per negare o altrimenti limitare l’accesso a Gaza tramite missioni conoscitive, mandati internazionali e altri organismi per contribuire a garantire la conservazione e la conservazione di tali prove.
(8) Lo Stato di Israele presenterà un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare effetto alla presente Ordinanza entro una settimana, a partire dalla data della presente Ordinanza, e successivamente ad intervalli regolari come la Corte ordinerà, fino a quando un la Corte emetterà una decisione definitiva sul caso e tali relazioni saranno pubblicate dalla Corte.
(9) Lo Stato di Israele si asterrà da qualsiasi azione e garantirà che non venga intrapresa alcuna azione che possa aggravare o estendere la controversia davanti alla Corte o renderla più difficile da risolvere.
12. Al termine delle sue osservazioni orali, Israele ha chiesto alla Corte di farlo
“(1) respingere la richiesta di indicazione di misure provvisorie presentata da Sud
Africa;
(2) eliminare la causa dall’Elenco Generale”.
I. INTRODUZIONE
13. La Corte inizia richiamando il contesto immediato nel quale è stata investita della presente causa. Il 7 ottobre 2023, Hamas e altri gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza hanno effettuato un attacco in Israele, uccidendo più di 1.200 persone, ferendone migliaia e rapendo circa 240 persone, molte delle quali continuano a essere tenute in ostaggio. A seguito di questo attacco, Israele ha lanciato un’operazione militare su larga scala a Gaza, via terra, aria e mare, che sta causando ingenti perdite civili, vasta distruzione di infrastrutture civili e lo sfollamento della stragrande maggioranza della popolazione di Gaza (vedere paragrafo 46 sotto). La Corte è profondamente consapevole della portata della tragedia umana che si sta verificando nella regione ed è profondamente preoccupata per la continua perdita di vite umane e sofferenza umana.
14. Il conflitto in corso a Gaza è stato affrontato nel quadro di diversi organi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite. In particolare, sono state adottate risoluzioni dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (vedi risoluzione A/RES/ES-10/21 adottata il 27 ottobre 2023 e risoluzione A/RES/ES-10/22 adottata il 12 dicembre 2023) e dal Consiglio di Sicurezza (vedi risoluzione S/RES/2712 (2023) adottata il 15 novembre 2023 e risoluzione S/RES/2720 (2023) adottata il 22 dicembre 2023), riferendosi a molti aspetti del conflitto. La portata del presente caso sottoposto alla Corte, tuttavia, è limitata, poiché il Sudafrica ha avviato tale procedimento ai sensi della Convenzione sul genocidio.
II. COMPETENZA PRIMA FACIE 1. Osservazioni preliminari
15. La Corte può adottare provvedimenti provvisori solo qualora le disposizioni invocate dal ricorrente sembrino, prima facie, costituire un fondamento su cui fondare la sua competenza, ma non è necessario che essa si assicuri in modo definitivo di essere competente per quanto riguarda nel merito del caso (vedi Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), pp. 217 -218, paragrafo 24).
16. Nel caso di specie, il Sudafrica cerca di fondare la competenza della Corte sull’articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e sull’articolo IX della Convenzione sul genocidio (si veda il paragrafo 3 supra). La Corte deve quindi anzitutto verificare se tali disposizioni le attribuiscono prima facie la competenza a statuire nel merito, consentendole – qualora ricorrano le altre condizioni necessarie – di adottare misure provvisorie.
17. L’articolo IX della Convenzione sul genocidio prevede:
“Controversie tra le Parti Contraenti relative all’interpretazione, l’applicazione o l’adempimento della presente Convenzione, compresi quelli relativi alla responsabilità di uno Stato per genocidio o per qualsiasi altro atto enumerato nell’articolo III, saranno sottoposti alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. controversia.”
18. Il Sudafrica e Israele sono parti della Convenzione sul genocidio. Israele ha depositato il suo strumento di ratifica il 9 marzo 1950 e il Sud Africa ha depositato il suo strumento di adesione il 10 dicembre 1998. Nessuna delle Parti ha formulato una riserva sull’Articolo IX o su qualsiasi altra disposizione della Convenzione.
2. Esistenza di una controversia relativa all’interpretazione, applicazione o adempimento della Convenzione sul genocidio
19. L’articolo IX della Convenzione sul genocidio subordina la giurisdizione della Corte all’esistenza di una controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della Convenzione. Una controversia è “un disaccordo su una questione di diritto o di fatto, un conflitto di opinioni giuridiche o di interessi” tra le parti (Concessioni di Mavrommatis Palestine, Sentenza n. 2, 1924, P.C.I.J., Serie A, n. 2, p. 11). . Perché esista una controversia, “[i]vrebbe dimostrato che la pretesa di una parte è positivamente contrastata dall’altra” (Africa sudoccidentale (Etiopia v. Sud Africa; Liberia v. Sud Africa), Obiezioni preliminari, Sentenza, I.C.J. Reports 1962, pag. 328). Le due parti devono “avere opinioni chiaramente opposte riguardo alla questione dell’adempimento o del mancato adempimento di determinati obblighi internazionali” (Presunte violazioni dei diritti sovrani e degli spazi marittimi nel Mar dei Caraibi (Nicaragua c. Colombia), Obiezioni preliminari, Sentenza , Rapporti dell’ICJ 2016 (I), pagina 26, punto 50, che cita l’interpretazione dei trattati di pace con Bulgaria, Ungheria e Romania, prima fase, parere consultivo, Rapporti dell’ICJ 1950, pagina 74). Per determinare se esista una controversia nel caso di specie, la Corte non può limitarsi a constatare che una delle parti sostiene che la Convenzione si applica, mentre l’altra lo nega (vedi Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), pp. 218-219, punto 28).
20. Poiché il Sudafrica ha invocato come base della giurisdizione della Corte la clausola compromissoria della Convenzione sul genocidio, la Corte deve anche accertare, allo stadio attuale del procedimento, se risulti che gli atti e le omissioni lamentati dal ricorrente siano idonei a rientrare nell’ambito di applicazione di tale convenzione ratione materiae (v. Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 ( I), pag. 219, punto 29).
21. Il Sudafrica sostiene che esiste una controversia con Israele relativa all’interpretazione, all’applicazione e all’adempimento della Convenzione sul genocidio. Afferma che, prima del deposito della sua domanda, il Sud Africa ha ripetutamente e con urgenza espresso le sue preoccupazioni, in dichiarazioni pubbliche e in varie sedi multilaterali, compreso il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che le azioni di Israele a Gaza equivalgono a un genocidio contro Popolo palestinese. In particolare, come indicato in un comunicato stampa rilasciato il 10 novembre 2023 dal Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sud Africa, il Direttore Generale del Dipartimento ha incontrato l’Ambasciatore di Israele in Sud Africa il 9 novembre 2023 e lo ha informato che, mentre il Sudafrica “condannava gli attacchi contro i civili di Hamas”, considerava illegale la risposta di Israele all’attacco del 7 ottobre 2023 e intendeva deferire la situazione in Palestina alla Corte penale internazionale, chiedendo un’indagine sulla leadership israeliana per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Inoltre, alla ripresa della decima sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2023, alla quale era rappresentato Israele, il rappresentante sudafricano presso le Nazioni Unite ha dichiarato specificamente che “gli eventi delle ultime sei settimane a Gaza hanno dimostrato che Israele agisce contrariamente ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio”. La ricorrente ritiene che la controversia tra le parti si fosse già cristallizzata in quel momento. Secondo il Sudafrica, Israele ha negato l’accusa di genocidio in un documento pubblicato dal suo Ministero degli Affari Esteri il 6 dicembre 2023 e aggiornato l’8 dicembre 2023, intitolato “Conflitto Hamas-Israele 2023: domande frequenti”, affermando in particolare che “ [l]’accusa di genocidio contro Israele non solo è del tutto infondata in fatto e in diritto, ma è moralmente ripugnante”. Il ricorrente menziona inoltre che, il 21 dicembre 2023, il Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione del Sudafrica ha inviato una nota verbale all’ambasciata di Israele a Pretoria. Afferma di aver ribadito, in questa Nota Verbale, la propria opinione secondo cui gli atti di Israele a Gaza costituiscono un genocidio e che il Sud Africa ha l’obbligo di impedire che venga commesso un genocidio. Il ricorrente afferma che Israele ha risposto con una nota verbale datata 27 dicembre 2023. Sostiene tuttavia che Israele, in tale nota verbale, non ha affrontato le questioni sollevate dal Sudafrica.
22. Il ricorrente sostiene inoltre che almeno alcuni, se non tutti, gli atti commessi da Israele a Gaza, in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023, rientrano nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio. Afferma che, in violazione dell’Articolo I della Convenzione, Israele “ha perpetrato e sta perpetrando atti genocidi identificati nell’Articolo II” della Convenzione e che “Israele, i suoi funzionari e/o agenti, hanno agito con l’intento di distruggere i palestinesi a Gaza, parte di un gruppo protetto dalla Convenzione sul genocidio”. Gli atti in questione, secondo il Sud Africa, includono l’uccisione di palestinesi a Gaza, il causare loro gravi danni fisici e mentali, l’imposizione loro di condizioni di vita calcolate per provocare la loro distruzione fisica e lo sfollamento forzato delle persone a Gaza. Il Sudafrica sostiene inoltre che Israele “ha . . . non è riuscito a prevenire né a punire: il genocidio, l’associazione a delinquere finalizzata a commettere un genocidio, l’istigazione diretta e pubblica al genocidio, il tentato genocidio e la complicità nel genocidio, contrariamente agli articoli III e IV della Convenzione sul genocidio”.
23. Israele sostiene che il Sudafrica non è riuscito a dimostrare la giurisdizione prima facie della Corte ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio. In primo luogo, si sostiene che non vi è alcuna controversia tra le parti perché il Sudafrica non ha dato a Israele una ragionevole opportunità di rispondere alle accuse di genocidio prima che il Sudafrica presentasse la sua richiesta. Israele sostiene che, da un lato, le dichiarazioni pubbliche del Sudafrica che accusano Israele di genocidio e il deferimento della situazione in Palestina alla Corte penale internazionale e, dall’altro, il documento pubblicato dal Ministero degli affari esteri israeliano, che è stato non rivolte direttamente o indirettamente al Sudafrica, non sono sufficienti a provare l’esistenza di una “opposizione positiva” di vedute, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte. Il convenuto sottolinea che, nella Nota Verbale dell’Ambasciata di Israele a Pretoria al Dipartimento delle Relazioni Internazionali e della Cooperazione del Sud Africa, datata 27 dicembre 2023, in risposta alla Nota Verbale del Sud Africa, datata 21 dicembre 2023, Israele aveva suggerito una incontro tra le parti per discutere le questioni sollevate dal Sudafrica, ma sostiene che questo tentativo di aprire un dialogo è stato ignorato dal Sudafrica all’epoca dei fatti. Israele ritiene che le affermazioni unilaterali del Sudafrica contro Israele, in assenza di qualsiasi interazione bilaterale tra i due Stati prima del deposito della domanda, non siano sufficienti per stabilire l’esistenza di una controversia ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio.
24. Israele sostiene inoltre che gli atti lamentati dal Sudafrica non possono rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio perché non è stata dimostrata, nemmeno prima facie. Secondo Israele, all’indomani delle atrocità commesse il 7 ottobre 2023, di fronte agli attacchi missilistici indiscriminati di Hamas contro Israele, ha agito con l’intenzione di difendersi, di porre fine alle minacce contro di lui e di salvare gli ostaggi. Israele aggiunge inoltre che le sue pratiche volte a mitigare i danni civili e a facilitare l’assistenza umanitaria dimostrano l’assenza di qualsiasi intento genocida. Israele afferma che qualsiasi revisione attenta delle decisioni ufficiali in relazione al conflitto a Gaza presa dalle autorità competenti in Israele dallo scoppio della guerra, in particolare le decisioni prese dal Comitato Ministeriale per gli Affari di Sicurezza Nazionale e dal Gabinetto di Guerra, come nonché dalla Direzione Operativa delle Forze di Difesa Israeliane, dimostra l’enfasi posta sulla necessità di evitare danni ai civili e di agevolare gli aiuti umanitari. A suo avviso, è quindi chiaramente dimostrato che tali decisioni non avevano alcun intento genocida.
25. La Corte ricorda che, al fine di decidere se esistesse una controversia tra le Parti al momento del deposito del ricorso, essa tiene conto in particolare delle dichiarazioni o dei documenti scambiati tra le Parti, nonché degli eventuali scambi effettuati in contesti multilaterali. A tal fine presta particolare attenzione all’autore della dichiarazione o del documento, al destinatario previsto o effettivo e al suo contenuto. L’esistenza di una controversia è questione di accertamento oggettivo da parte della Corte; è una questione di sostanza e non una questione di forma o di procedura (vedi Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, Rapporti ICJ 2022 (I), pp. 220-221, paragrafo 35).
26. La Corte rileva che il Sud Africa ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in vari contesti multilaterali e bilaterali in cui ha espresso il proprio parere secondo cui, alla luce della natura, della portata e della portata delle operazioni militari di Israele a Gaza, le azioni di Israele equivalgono a violazioni dei suoi obblighi ai sensi la Convenzione sul genocidio. Ad esempio, alla ripresa della decima sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2023, alla quale era rappresentato Israele, il rappresentante sudafricano presso le Nazioni Unite ha dichiarato che “gli eventi delle ultime sei settimane a Gaza hanno dimostrato che Israele agisce contrariamente ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio”. Il Sudafrica ha ricordato questa dichiarazione nella sua nota verbale del 21 dicembre 2023 all’ambasciata di Israele a Pretoria.
27. La Corte rileva che Israele ha respinto qualsiasi accusa di genocidio nel contesto del conflitto a Gaza in un documento pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri israeliano il 6 dicembre 2023 che è stato successivamente aggiornato e riprodotto sul sito web delle Forze di Difesa Israeliane il 15 dicembre 2023 con il titolo “La guerra contro Hamas: rispondere alle vostre domande più urgenti”, affermando che “[l]’accusa di genocidio contro Israele non solo è del tutto infondata in fatto e in diritto, ma è moralmente ripugnante”. Nel documento, Israele afferma anche che “[l]’accusa di genocidio. . . non è solo giuridicamente e fattivamente incoerente, è osceno” e che “non esisteva . . . base valida, in fatto o in diritto, per l’accusa vergognosa di genocidio”.
28. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le parti sembrano avere opinioni chiaramente opposte riguardo al fatto se determinati atti o omissioni presumibilmente commessi da Israele a Gaza equivalgano a violazioni da parte di quest’ultimo dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio. La Corte ritiene che gli elementi sopra menzionati siano sufficienti in questa fase per stabilire prima facie l’esistenza di una controversia tra le Parti relativa all’interpretazione, applicazione o adempimento della Convenzione sul genocidio.
29. Per quanto riguarda la questione se gli atti e le omissioni lamentati dal ricorrente sembrano poter rientrare nelle disposizioni della Convenzione sul genocidio, la Corte ricorda che il Sud Africa ritiene che Israele sia responsabile di aver commesso il genocidio a Gaza e di non aver impedito e punire gli atti genocidi. Il Sudafrica sostiene che Israele ha violato anche altri obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio, compresi quelli riguardanti “la cospirazione per commettere un genocidio, l’incitamento diretto e pubblico al genocidio, il tentato genocidio e la complicità nel genocidio”.
30. Allo stato attuale del procedimento, la Corte non è tenuta ad accertare se si siano verificate violazioni degli obblighi di Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio. Una constatazione del genere potrebbe essere effettuata dalla Corte solo nella fase dell’esame del merito della presente causa. Come già rilevato (v. supra paragrafo 20), nella fase di pronuncia dell’ordinanza sulla richiesta di indicazione di misure provvisorie, spetta al Tribunale stabilire se gli atti e le omissioni censurati dal ricorrente sembrano idonei a rientrare nell’ambito di applicazione le disposizioni della Convenzione sul genocidio (cfr. Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, Rapporti I.C.J. 2022 (I), p 222, paragrafo 43). Secondo la Corte, almeno alcuni degli atti e delle omissioni attribuiti dal Sudafrica a Gaza sembrano essere idonei a rientrare nelle disposizioni della Convenzione.
3. Conclusione sulla competenza prima facie
31. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che, prima facie, è competente a conoscere del caso ai sensi dell’articolo IX della Convenzione sul genocidio.
32. Considerata la conclusione di cui sopra, la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di Israele di cancellare il caso dalla Lista Generale.
III. CLASSIFICA DEL SUDAFRICA
33. La Corte rileva che il convenuto non ha contestato la posizione del ricorrente nel presente procedimento. Ricorda che, nel caso riguardante l’applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), in cui è stato invocato anche l’articolo IX della Convenzione sul genocidio, ha osservato che tutti gli Stati parti della Convenzione La Convenzione ha un interesse comune ad assicurare la prevenzione, la repressione e la punizione del genocidio, impegnandosi ad adempiere agli obblighi contenuti nella Convenzione. Un tale interesse comune implica che gli obblighi in questione siano dovuti da qualsiasi Stato parte verso tutti gli altri Stati parti della relativa convenzione; si tratta di obblighi erga omnes partes, nel senso che ciascuno Stato parte ha interesse a rispettarli in ogni singolo caso. L’interesse comune al rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio implica che qualsiasi Stato parte, senza distinzioni, abbia il diritto di invocare la responsabilità di un altro Stato parte per una presunta violazione dei suoi obblighi erga omnes partes. Pertanto, la Corte ha ritenuto che qualsiasi Stato parte della Convenzione sul genocidio può invocare la responsabilità di un altro Stato parte, anche attraverso l’avvio di un procedimento dinanzi alla Corte, al fine di accertare l’asserito mancato rispetto dei suoi obblighi erga omnes partes ai sensi della Convenzione. Convenzione e di porre fine a tale fallimento (Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Obiezioni preliminari, Sentenza, I.C.J. Reports 2022 (II), pp. 516-517, paragrafi 107-108 e 112).
34. La Corte conclude, prima facie, che il Sudafrica è legittimato a sottoporle la controversia con Israele riguardante presunte violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio.
IV. I DIRITTI DI CUI SI RICHIEDE LA TUTELA E IL LEGAME TRA TALI DIRITTI E LE MISURE RICHIESTE
35. Il potere della Corte di indicare misure provvisorie ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto ha per oggetto la salvaguardia dei rispettivi diritti rivendicati dalle parti in una causa, in attesa della sua decisione nel merito. Ne consegue che la Corte deve preoccuparsi di preservare con tali misure i diritti che essa potrà successivamente dichiarare spettanti a ciascuna delle parti. Pertanto, la Corte può esercitare questo potere solo se ritiene che i diritti fatti valere dalla parte che richiede tali misure siano almeno plausibili (si veda, ad esempio, Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio ( Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 223, punto 50).
36. In questa fase del procedimento, tuttavia, la Corte non è chiamata a stabilire in via definitiva se esistano i diritti che il Sudafrica auspica siano tutelati. Deve solo decidere se i diritti rivendicati dal Sudafrica, e per i quali sta cercando protezione, sono plausibili. Inoltre, deve esistere un nesso tra i diritti di cui si chiede la tutela e le misure provvisorie richieste (accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure provvisorie, ordinanza del 16 marzo 2022, ICJ Reports 2022 (I), pagina 224, paragrafo 51).
37. Il Sudafrica sostiene che cerca di proteggere i diritti dei palestinesi a Gaza, così come i propri diritti ai sensi della Convenzione sul genocidio. Si riferisce al diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza di essere protetti da atti di genocidio, tentato genocidio, incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, complicità nel genocidio e cospirazione per commettere un genocidio. Il ricorrente sostiene che la Convenzione vieta la distruzione di un gruppo o di parte di esso e afferma che i palestinesi nella Striscia di Gaza, a causa della loro appartenenza ad un gruppo, “sono protetti dalla Convenzione, così come lo è il gruppo stesso”. Il Sudafrica sostiene inoltre che cerca di proteggere il proprio diritto a salvaguardare il rispetto della Convenzione sul genocidio. Il Sudafrica sostiene che i diritti in questione sono “almeno plausibili”, poiché sono “fondati su una possibile interpretazione” della Convenzione sul genocidio.
38. Il Sud Africa sostiene che le prove davanti alla Corte “mostrano incontestabilmente un modello di condotta e le relative intenzioni che giustificano una plausibile affermazione di atti genocidi”. Essa contesta, in particolare, la commissione dei seguenti atti con intento genocida: uccisione, cagionamento di gravi danni fisici e mentali, inflizione al gruppo di condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale, e imposizione di misure destinate a prevenire le nascite all’interno del gruppo. Secondo il Sudafrica, l’intento genocida è evidente dal modo in cui viene condotto l’attacco militare israeliano, dal chiaro modello di condotta di Israele a Gaza e dalle dichiarazioni rilasciate dai funzionari israeliani in relazione all’operazione militare nella Striscia di Gaza. Il ricorrente sostiene inoltre che “[l]’incapacità intenzionale del governo di Israele di condannare, prevenire e punire tale incitamento al genocidio costituisce di per sé una grave violazione della Convenzione sul genocidio”.
Il Sudafrica sottolinea che qualsiasi intenzione dichiarata dal convenuto di distruggere Hamas non preclude l’intento genocida di Israele nei confronti dell’intero o parte del popolo palestinese di Gaza.
39. Israele afferma che, nella fase delle misure provvisorie, la Corte deve stabilire che i diritti rivendicati dalle parti in una causa sono plausibili, ma “[s]implicare che i diritti rivendicati siano plausibili non è sufficiente”. Secondo il resistente, la Corte deve considerare anche le affermazioni di fatto nel contesto rilevante, inclusa la questione della possibile violazione dei diritti fatti valere.
40. Israele sostiene che il quadro giuridico appropriato per il conflitto a Gaza è quello del diritto internazionale umanitario e non della Convenzione sul genocidio. Sostiene che, in situazioni di guerra urbana, le vittime civili possono essere una conseguenza involontaria dell’uso legittimo della forza contro obiettivi militari e non costituiscono atti di genocidio. Israele ritiene che il Sudafrica abbia travisato i fatti sul campo e osserva che i suoi sforzi per mitigare i danni durante lo svolgimento delle operazioni e per alleviare le difficoltà e le sofferenze attraverso le attività umanitarie a Gaza servono a dissipare o, per lo meno, a militare contro qualsiasi accusa di intento genocida. Secondo il convenuto, le dichiarazioni dei funzionari israeliani presentate dal Sud Africa sono “nella migliore delle ipotesi fuorvianti” e “non conformi alla politica del governo”. Israele ha anche richiamato l’attenzione sul recente annuncio del suo Procuratore Generale secondo cui “[qualsiasi] dichiarazione che chieda, tra l’altro, danni intenzionali ai civili. . . può costituire un reato penale, compreso il reato di istigazione” e che “[c]attualmente molti casi simili sono all’esame delle autorità di contrasto israeliane”. Dal punto di vista di Israele, né queste dichiarazioni né il suo modello di condotta nella Striscia di Gaza danno luogo ad una “deduzione plausibile” di un intento genocida. In ogni caso, sostiene Israele, poiché lo scopo delle misure provvisorie è quello di preservare i diritti di entrambe le parti, la Corte deve, nel caso di specie, considerare e “bilanciare” i rispettivi diritti del Sud Africa e di Israele. Il convenuto sottolinea che ha la responsabilità di proteggere i suoi cittadini, compresi quelli catturati e tenuti in ostaggio a seguito dell’attacco avvenuto il 7 ottobre 2023. Di conseguenza, sostiene che il suo diritto all’autodifesa è fondamentale per qualsiasi valutazione della situazione attuale.
41. La Corte ricorda che, conformemente all’articolo I della Convenzione, tutti gli Stati parti della Convenzione si sono impegnati a “prevenire e punire” il crimine di genocidio. L’Articolo II prevede che “per genocidio si intende qualunque dei seguenti atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
(a) Uccidere membri del gruppo;
(b) Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
(c) Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a realizzarlo
distruzione fisica totale o parziale;
d) Imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo;
(e) Trasferimento forzato di bambini del gruppo ad un altro gruppo”.
42. Ai sensi dell’Articolo III della Convenzione sul genocidio, sono vietati anche i seguenti atti: associazione a delinquere finalizzata a commettere un genocidio (Articolo III, paragrafo (b)), istigazione diretta e pubblica a commettere un genocidio (Articolo III, paragrafo (b)). c)), tentativo di genocidio (articolo III, paragrafo (d)) e complicità nel genocidio (articolo III, paragrafo (e)).
43. Le disposizioni della Convenzione mirano a proteggere i membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso da atti di genocidio o da qualsiasi altro atto punibile enumerato nell’articolo III. La Corte ritiene che esista una correlazione tra i diritti dei membri di gruppi protetti dalla Convenzione sul genocidio, gli obblighi che incombono sugli Stati parti e il diritto di qualsiasi Stato parte di chiederne il rispetto da parte di un altro Stato parte (Applicazione della Convenzione sul genocidio la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure provvisorie, Ordinanza del 23 gennaio 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 20, par. 52).
44. La Corte ricorda che, affinché gli atti rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione,
“L’intento deve essere quello di distruggere almeno una parte sostanziale di quel particolare gruppo. Ciò è richiesto dalla natura stessa del reato di genocidio: poiché l’oggetto e lo scopo della Convenzione nel suo insieme è prevenire la distruzione intenzionale di gruppi, la parte presa di mira deve essere sufficientemente significativa da avere un impatto sul gruppo nel suo insieme. .” (Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro), Sentenza, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 126, par. 198.)
45. I palestinesi sembrano costituire un distinto “gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”, e quindi un gruppo protetto ai sensi dell’Articolo II della Convenzione sul genocidio. La Corte osserva che, secondo fonti delle Nazioni Unite, la popolazione palestinese della Striscia di Gaza comprende oltre 2 milioni di persone. I palestinesi nella Striscia di Gaza costituiscono una parte sostanziale del gruppo protetto.
46. La Corte rileva che l’operazione militare condotta da Israele in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023 ha provocato un gran numero di morti e feriti, nonché la massiccia distruzione di case, lo sfollamento forzato della stragrande maggioranza della popolazione e ingenti danni alle infrastrutture civili. Sebbene i dati relativi alla Striscia di Gaza non possano essere verificati in modo indipendente, informazioni recenti indicano che 25.700 palestinesi sono stati uccisi, sono stati segnalati oltre 63.000 feriti, oltre 360.000 unità abitative sono state distrutte o parzialmente danneggiate e circa 1,7 milioni di persone sono state sfollate internamente (vedi Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), Ostilità nella Striscia di Gaza e in Israele impatto segnalato, giorno 109 (24 gennaio 2024)).
47. La Corte prende atto, a questo proposito, della dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il 5 gennaio 2024, il Segretario generale per gli affari umanitari e il coordinatore degli aiuti di emergenza, Martin Griffiths:
“Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione.
. . . Le famiglie dormono all’aperto mentre le temperature precipitano. Le aree in cui ai civili è stato detto di trasferirsi per la loro sicurezza sono state bombardate. Le strutture mediche sono sotto attacco incessante. I pochi ospedali parzialmente funzionanti sono sopraffatti da casi di trauma, gravemente a corto di tutte le forniture e inondati da persone disperate in cerca di sicurezza.
Si sta verificando un disastro sanitario pubblico. Le malattie infettive si stanno diffondendo nei rifugi sovraffollati mentre le fogne traboccano. Circa 180 donne palestinesi partoriscono ogni giorno in questo caos. Le persone si trovano ad affrontare i più alti livelli di insicurezza alimentare mai registrati. La carestia è dietro l’angolo.
Per i bambini in particolare, le ultime 12 settimane sono state traumatiche: niente cibo. No acqua. Niente scuola. Nient’altro che i terrificanti suoni della guerra, giorno dopo giorno.
Gaza è semplicemente diventata inabitabile. La sua gente è testimone quotidiana di minacce alla sua stessa esistenza, mentre il mondo osserva”. (OCHA, “Capo dei soccorsi delle Nazioni Unite: la guerra a Gaza deve finire”, dichiarazione di Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza, 5 gennaio 2024.)
48. A seguito di una missione nel nord di Gaza, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha riferito che, al 21 dicembre 2023:
“Un livello senza precedenti della popolazione di Gaza si trova ad affrontare livelli critici di fame, con cibo insufficiente e alti livelli di malnutrizione. Almeno 1 famiglia su 4 si trova ad affrontare “condizioni catastrofiche”: sperimentando un’estrema mancanza di cibo e morendo di fame e avendo fatto ricorso alla vendita dei propri beni e ad altre misure estreme per permettersi un pasto semplice. La fame, la miseria e la morte sono evidenti”. (OMS, “Combinazione letale di fame e malattie per portare a più morti a Gaza”, 21 dicembre 2023; vedere anche Programma alimentare mondiale, “Gaza sull’orlo del baratro perché una persona su quattro affronta la fame estrema”, 20 dicembre 2023. )
49. La Corte prende inoltre atto della dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2024 dal Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini:
“Sono passati 100 giorni da quando è iniziata la guerra devastante, che ha causato la morte e lo sfollamento di persone a Gaza, in seguito agli orribili attacchi che Hamas e altri gruppi hanno compiuto contro la popolazione di Israele. Sono stati 100 giorni di duro calvario e di ansia per gli ostaggi e le loro famiglie.
Negli ultimi 100 giorni, i bombardamenti prolungati sulla Striscia di Gaza hanno causato lo sfollamento di massa di una popolazione che è in uno stato di flusso: costantemente sradicata e costretta ad andarsene dall’oggi al domani, solo per spostarsi in luoghi altrettanto pericolosi. Questo è stato il più grande spostamento del popolo palestinese dal 1948.
Questa guerra ha colpito più di 2 milioni di persone, ovvero l’intera popolazione di Gaza. Molti porteranno cicatrici per tutta la vita, sia fisiche che psicologiche. La stragrande maggioranza, compresi i bambini, è profondamente traumatizzata.
I rifugi dell’UNRWA, sovraffollati e antigenici, sono diventati la “casa” di oltre 1,4 milioni di persone. Manca tutto, dal cibo all’igiene alla privacy. Le persone vivono in condizioni disumane, dove le malattie si diffondono, anche tra i bambini. Vivono nell’invivibile, con il tempo che scorre veloce verso la carestia.
La situazione dei bambini a Gaza è particolarmente straziante. Un’intera generazione di bambini è traumatizzata e ci vorranno anni per guarire. Migliaia di persone sono state uccise, mutilate e rese orfane. Centinaia di migliaia sono prive di istruzione. Il loro futuro è in pericolo, con conseguenze di vasta portata e di lunga durata”. (UNRWA, “La Striscia di Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell’UNRWA, 13 gennaio 2024.)
50. Il Commissario generale dell’UNRWA ha inoltre affermato che la crisi a Gaza è “aggravata da un linguaggio disumanizzante” (UNRWA, “La Striscia di Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento”, dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’UNRWA, 13 gennaio 2024).
51. A questo proposito, la Corte ha preso atto di una serie di dichiarazioni rilasciate da alti funzionari israeliani. Si richiama l’attenzione, in particolare, sui seguenti esempi.
52. Il 9 ottobre 2023, Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha annunciato di aver ordinato un “assedio completo” di Gaza City e che non ci sarebbero stati “elettricità, cibo, carburante” e che “tutto [era] Chiuso”. Il giorno successivo, il ministro Gallant ha dichiarato, parlando alle truppe israeliane al confine di Gaza:
“Ho rilasciato tutte le restrizioni. . . Hai visto contro cosa stiamo combattendo. Stiamo combattendo gli animali umani. Questo è l’Isis di Gaza. Questo è ciò contro cui stiamo combattendo. . . Gaza non tornerà a essere quella di prima. Non ci sarà Hamas. Elimineremo tutto. Se non ci vorrà un giorno, ci vorrà una settimana, ci vorranno settimane o addirittura mesi, raggiungeremo tutti i posti”.
Il 12 ottobre 2023, Isaac Herzog, presidente di Israele, ha dichiarato, riferendosi a Gaza:
“Stiamo lavorando, operando militarmente secondo le regole del diritto internazionale.
Inequivocabilmente. La responsabilità è di un’intera nazione. Non è vera questa retorica sui civili non consapevoli, non coinvolti. Non è assolutamente vero. Avrebbero potuto insorgere. Avrebbero potuto combattere contro quel regime malvagio che ha preso il controllo di Gaza con un colpo di stato. Ma siamo in guerra. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Stiamo difendendo le nostre case. Stiamo proteggendo le nostre case. È la verità. E quando una nazione protegge la propria casa, combatte. E combatteremo finché non spezzeremo loro la spina dorsale”.
Il 13 ottobre 2023, Israel Katz, allora ministro dell’Energia e delle Infrastrutture di Israele, ha dichiarato su X (ex Twitter):
“Combatteremo l’organizzazione terroristica Hamas e la distruggeremo. A tutta la popolazione civile di Gaza viene ordinato di andarsene immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d’acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo”.
53. La Corte prende inoltre atto di un comunicato stampa del 16 novembre 2023, emesso da 37 relatori speciali, esperti indipendenti e membri di gruppi di lavoro facenti parte delle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, in cui hanno espresso allarme per “evidenti retorica genocida e disumanizzante proveniente da alti funzionari del governo israeliano”. Inoltre, il 27 ottobre 2023, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale ha osservato di essere “[altamente] preoccupato per il forte aumento dell’incitamento all’odio razzista e della disumanizzazione nei confronti dei palestinesi a partire dal 7 ottobre”.
54. Secondo la Corte, i fatti e le circostanze sopra menzionati sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti rivendicati dal Sudafrica e per i quali chiede protezione sono plausibili. Questo è il caso del diritto dei palestinesi di Gaza ad essere protetti dagli atti di genocidio e dei relativi atti proibiti identificati nell’Articolo III, e del diritto del Sudafrica di chiedere il rispetto da parte di Israele degli obblighi di quest’ultimo ai sensi della Convenzione.
55. La Corte passa ora alla condizione del nesso tra i diritti plausibili rivendicati dal Sudafrica e le misure provvisorie richieste.
56. Il Sudafrica ritiene che esista un nesso tra i diritti di cui si chiede la tutela e le misure provvisorie che richiede. Essa sostiene, in particolare, che le prime sei misure provvisorie sono state richieste per garantire il rispetto da parte di Israele degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio, mentre le ultime tre sono dirette a tutelare l’integrità del procedimento dinanzi alla Corte e il diritto del Sudafrica ad avere i propri diritti richiesta abbastanza giudicata.
57. Israele ritiene che le misure richieste vadano oltre quanto necessario per tutelare i diritti in via provvisoria e non abbiano quindi alcun nesso con i diritti che si chiede di tutelare. Il convenuto sostiene, inter alia, che la concessione della prima e della seconda misura richiesta dal Sud Africa (si veda il paragrafo 11 supra) invertirebbe la giurisprudenza della Corte, poiché tali misure sarebbero “per la tutela di un diritto che non potrebbe costituire la base di una sentenza sull’esercizio della giurisdizione ai sensi della Convenzione sul genocidio”.
58. La Corte ha già ritenuto (si veda il paragrafo 54 supra) che almeno alcuni dei diritti rivendicati dal Sudafrica ai sensi della Convenzione sul genocidio sono plausibili.
59. La Corte ritiene che, per la loro stessa natura, almeno alcune delle misure provvisorie richieste dal Sudafrica mirano a preservare i plausibili diritti da esso rivendicati sulla base della Convenzione sul genocidio nel caso di specie, vale a dire il diritto dei palestinesi a Gaza di essere protetto dagli atti di genocidio e dai relativi atti proibiti menzionati nell’Articolo III, e il diritto del Sud Africa di chiedere il rispetto da parte di Israele degli obblighi di quest’ultimo ai sensi della Convenzione. Esiste quindi un nesso tra i diritti rivendicati dal Sudafrica, che la Corte ha ritenuto plausibili, e almeno alcune delle misure provvisorie richieste.
V. RISCHIO DI PREGIUDIZIO IRREPARABILE E URGENZA
60. La Corte, ai sensi dell’articolo 41 del suo Statuto, ha il potere di indicare misure provvisorie quando potrebbe essere arrecato un pregiudizio irreparabile a diritti oggetto di un procedimento giurisdizionale o quando l’asserita violazione di tali diritti può comportare conseguenze irreparabili (vedi, ad esempio, Accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, Rapporti I.C.J. 2022 (I), pagina 226, paragrafo 65 ).
61. Tuttavia, il potere della Corte di indicare misure provvisorie sarà esercitato solo in caso di urgenza, nel senso che esiste un rischio reale e imminente che venga arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti rivendicati prima che la Corte si pronunci definitivamente . La condizione di urgenza è soddisfatta quando gli atti suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile possono “verificarsi in qualsiasi momento” prima che la Corte prenda una decisione definitiva sul caso (accuse di genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 227, punto 66). La Corte deve quindi valutare se tale rischio sussista in questa fase del procedimento.
62. La Corte non è chiamata, ai fini della sua decisione sulla richiesta di indicazione di misure provvisorie, a stabilire l’esistenza di violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio, ma a determinare se le circostanze richiedono l’indicazione di misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da tale strumento. Come già osservato, la Corte non può in questa fase effettuare accertamenti definitivi in fatto (si veda il paragrafo 30 supra), e il diritto di ciascuna parte di presentare argomenti nel merito rimane inalterato dalla decisione della Corte sulla richiesta di indicazione delle misure provvisorie le misure.
63. Il Sudafrica sostiene che esiste un chiaro rischio di pregiudizio irreparabile ai diritti dei palestinesi di Gaza e ai propri diritti ai sensi della Convenzione sul genocidio. Essa afferma che la Corte ha ripetutamente constatato che il criterio del pregiudizio irreparabile è soddisfatto quando emergono rischi gravi per la vita umana o altri diritti fondamentali. Secondo il richiedente, le statistiche quotidiane costituiscono una chiara prova dell’urgenza e del rischio di pregiudizi irreparabili, con una media di 247 palestinesi uccisi, 629 feriti e 3.900 case palestinesi danneggiate o distrutte ogni giorno. Inoltre, secondo il Sudafrica, i palestinesi della Striscia di Gaza sono a
“rischio immediato di morte per fame, disidratazione e malattie a causa del continuo assedio da parte di Israele, della distruzione delle città palestinesi, degli aiuti insufficienti concessi alla popolazione palestinese e dell’impossibilità di distribuire questi aiuti limitati mentre cadono le bombe”.
Il richiedente sostiene inoltre che qualsiasi aumento da parte di Israele dell’accesso agli aiuti umanitari a Gaza non costituirebbe una risposta alla sua richiesta di misure provvisorie. Il Sudafrica aggiunge che, “se le violazioni [di Israele] della Convenzione sul genocidio restassero incontrollate”, l’opportunità di raccogliere e conservare prove per la fase di merito del procedimento sarebbe seriamente compromessa, se non persa del tutto.
64. Israele nega che esista un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile nel caso di specie. Essa sostiene di aver adottato e continua ad adottare misure concrete mirate specificatamente a riconoscere e garantire il diritto all’esistenza dei civili palestinesi di Gaza e di aver facilitato la fornitura di assistenza umanitaria in tutta la Striscia di Gaza. A questo proposito, il convenuto osserva che, con l’assistenza del Programma alimentare mondiale, hanno recentemente riaperto una dozzina di panifici con la capacità di produrre più di 2 milioni di pane al giorno. Israele sostiene inoltre che continua a fornire la propria acqua a Gaza tramite due condutture, che facilita la consegna di acqua in bottiglia in grandi quantità e che ripara ed espande le infrastrutture idriche. Essa precisa inoltre che l’accesso alle forniture e ai servizi medici è aumentato e afferma, in particolare, di aver facilitato la realizzazione di sei ospedali da campo e di due ospedali galleggianti e che altri due ospedali sono in costruzione. Sostiene inoltre che l’ingresso di squadre mediche a Gaza è stato facilitato e che i malati e i feriti vengono evacuati attraverso il valico di frontiera di Rafah. Secondo Israele, sono state distribuite anche tende e attrezzature invernali ed è stata facilitata la consegna di carburante e gas da cucina. Israele afferma inoltre che, secondo una dichiarazione del suo ministro della Difesa del 7 gennaio 2024, la portata e l’intensità delle ostilità stanno diminuendo.
65. La Corte ricorda che, come sottolineato nella risoluzione 96 (I) dell’Assemblea Generale dell’11 dicembre 1946,
“Il genocidio è la negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani, come l’omicidio è la negazione del diritto alla vita dei singoli esseri umani; tale negazione del diritto all’esistenza sconvolge la coscienza dell’umanità, si traduce in grandi perdite per l’umanità sotto forma di contributi culturali e di altro tipo rappresentati da questi gruppi umani, ed è contraria alla legge morale e allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite” .
La Corte ha osservato, in particolare, che la Convenzione sul genocidio “è stata manifestamente adottata per uno scopo puramente umanitario e civilizzatore”, poiché “il suo scopo è, da un lato, di salvaguardare l’esistenza stessa di alcuni gruppi umani e, dall’altro, di confermare e approvare i principi più elementari della moralità” (Riserve alla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, parere consultivo, I.C.J. Reports 1951, p. 23).
66. Alla luce dei valori fondamentali che si intende tutelare mediante la Convenzione sul genocidio, la Corte ritiene che i diritti plausibili in questione in questo procedimento, vale a dire il diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza ad essere protetti da atti di genocidio e da atti proibiti correlati identificati nell’articolo III della Convenzione sul genocidio e il diritto del Sudafrica di chiedere il rispetto da parte di Israele degli obblighi assunti da quest’ultimo ai sensi della Convenzione, sono di natura tale che un pregiudizio ad essi può causare un danno irreparabile (vedi Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e Punizione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure provvisorie, Ordinanza del 23 gennaio 2020, I.C.J. Reports 2020, p 26, par. 70).
67. Durante il conflitto in corso, alti funzionari delle Nazioni Unite hanno ripetutamente richiamato l’attenzione sul rischio di un ulteriore deterioramento delle condizioni nella Striscia di Gaza. La Corte prende atto, ad esempio, della lettera del 6 dicembre 2023, con la quale il Segretario generale delle Nazioni Unite ha portato all’attenzione del Consiglio di Sicurezza le seguenti informazioni:
“Il sistema sanitario a Gaza è al collasso. . .
Nessun posto è sicuro a Gaza.
In mezzo ai continui bombardamenti da parte delle forze di difesa israeliane e senza un riparo o gli elementi essenziali per sopravvivere, mi aspetto che presto l’ordine pubblico crollerà completamente a causa delle condizioni disperate, rendendo impossibile anche un’assistenza umanitaria limitata. Potrebbe verificarsi una situazione ancora peggiore, che potrebbe includere malattie epidemiche e una maggiore pressione per lo sfollamento di massa nei paesi vicini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siamo di fronte a un grave rischio di collasso del sistema umanitario. La situazione
sta rapidamente degenerando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili
palestinesi nel loro insieme e per la pace e la sicurezza nella regione. Un tale risultato deve
essere evitato a tutti i costi”. (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2023/962, 6 dic.
2023.)
68. Il 5 gennaio 2024, il Segretario generale ha scritto nuovamente al Consiglio di Sicurezza, fornendo un aggiornamento sulla situazione nella Striscia di Gaza e osservando che “[s]auguratamente continuano livelli devastanti di morte e distruzione” (Lettera del 5 gennaio 2024). 2024 del Segretario Generale indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2024/26, 8 gennaio 2024).
69. La Corte prende inoltre atto della dichiarazione rilasciata il 17 gennaio 2024 dal Commissario generale dell’UNRWA al ritorno dalla sua quarta visita nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’attuale conflitto a Gaza: “Ogni volta che visito Gaza, sono testimone di come le persone sono sprofondate ulteriormente nella disperazione, e la lotta per la sopravvivenza consuma ogni ora”. (UNRWA, “La Striscia di Gaza: una lotta per la sopravvivenza quotidiana in mezzo alla morte, all’esaurimento e alla disperazione”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell’UNRWA, 17 gennaio 2024.)
70. La Corte ritiene che la popolazione civile nella Striscia di Gaza rimanga estremamente vulnerabile. Ricorda che l’operazione militare condotta da Israele dopo il 7 ottobre 2023 ha provocato, tra l’altro, decine di migliaia di morti e feriti e la distruzione di case, scuole, strutture mediche e altre infrastrutture vitali, nonché sfollamenti su vasta scala (vedi paragrafo 46 sopra). La Corte rileva che l’operazione è in corso e che il Primo Ministro israeliano ha annunciato il 18 gennaio 2024 che la guerra “richiederà molti mesi ancora più lunghi”. Al momento, molti palestinesi nella Striscia di Gaza non hanno accesso ai generi alimentari più basilari, all’acqua potabile, all’elettricità, ai medicinali essenziali o al riscaldamento.
71. L’OMS ha stimato che il 15% delle donne che partoriscono nella Striscia di Gaza rischiano di avere complicazioni e indica che si prevede che i tassi di mortalità materna e neonatale aumenteranno a causa della mancanza di accesso alle cure mediche.
72. In queste circostanze, la Corte ritiene che la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza corre il serio rischio di peggiorare ulteriormente prima che la Corte emetta la sua sentenza definitiva.
73. La Corte ricorda la dichiarazione di Israele secondo cui ha adottato alcune misure per affrontare e alleviare le condizioni affrontate dalla popolazione nella Striscia di Gaza. La Corte rileva inoltre che il Procuratore Generale di Israele ha recentemente affermato che una richiesta di danno intenzionale ai civili può costituire un reato penale, compreso quello di incitamento, e che diversi casi di questo tipo sono all’esame delle autorità di polizia israeliane. Anche se iniziative come queste vanno incoraggiate, non sono sufficienti a eliminare il rischio che vengano causati danni irreparabili prima che la Corte emetta la sua decisione finale sul caso.
74. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che vi sia urgenza, nel senso che esiste un rischio reale e imminente che venga arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti ritenuti plausibili dalla Corte, prima di dare la sua decisione finale.
VI. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE
75. La Corte conclude, sulla base delle considerazioni che precedono, che sono soddisfatte le condizioni richieste dal suo Statuto per poter indicare misure provvisorie. È quindi necessario, in attesa della sua decisione finale, che la Corte indichi alcune misure per tutelare i diritti rivendicati dal Sud Africa che la Corte ha ritenuto plausibili (v. paragrafo 54 supra).
76. La Corte ricorda che, ai sensi del suo Statuto, quando è stata presentata una richiesta di misure provvisorie, la Corte ha il potere di indicare misure che sono, in tutto o in parte, diverse da quelle richieste. L’articolo 75, comma 2, del Regolamento della Corte fa specifico riferimento a tale potere della Corte. La Corte ha già esercitato tale potere in diverse occasioni in passato (v., ad esempio, Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), Misure provvisorie, Ordinanza del 23 gennaio 2020, Rapporti ICJ 2020, pagina 28, paragrafo 77).
77. Nel caso di specie, considerati i termini delle misure provvisorie richieste dal Sudafrica e le circostanze del caso di specie, la Corte constata che non è necessario che le misure da indicare siano identiche a quelle richieste.
78. La Corte ritiene che, per quanto riguarda la situazione sopra descritta, Israele deve, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, nei confronti dei palestinesi di Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la commissione di tutti gli atti all’interno del territorio campo di applicazione dell’articolo II della presente Convenzione, in particolare: a) l’uccisione di membri del gruppo; (b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; e (d) imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo. La Corte ricorda che questi atti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II della Convenzione quando sono commessi con l’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo in quanto tale (si veda il paragrafo 44 supra). La Corte ritiene inoltre che Israele debba garantire con effetto immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti.
79. La Corte è inoltre del parere che Israele debba adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.
80. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le condizioni di vita avverse affrontate dai palestinesi nella Striscia di Gaza.
81. Israele deve inoltre adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti nell’ambito dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione sul genocidio contro membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.
82. Per quanto riguarda la misura provvisoria richiesta dal Sud Africa secondo la quale Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione alla sua ordinanza, la Corte ricorda che ha il potere, riflesso nell’articolo 78 del Regolamento della Corte, di richiedere alle parti di fornire informazioni su ogni questione connessa all’attuazione delle eventuali misure provvisorie dallo stesso indicate. Alla luce delle specifiche misure provvisorie che ha deciso di indicare, la Corte ritiene che Israele debba presentare alla Corte un rapporto su tutte le misure adottate per dare effetto a quest’Ordine entro un mese, a partire dalla data di questo Ordine. La relazione così fornita sarà poi comunicata al Sudafrica, al quale sarà data la possibilità di presentare alla Corte le sue osservazioni al riguardo.
83. La Corte ricorda che le sue ordinanze sulle misure provvisorie ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e creano quindi obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte destinataria delle misure provvisorie (accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del Crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure provvisorie, Ordinanza del 16 marzo 2022, Rapporti I.C.J. 2022 (I), p. 230, punto 84).
84. La Corte ribadisce che la decisione resa nel presente procedimento non pregiudica in alcun modo la questione della competenza della Corte a trattare il merito della causa o qualsiasi questione relativa alla ricevibilità del ricorso o al merito stesso. Resta salvo il diritto dei governi della Repubblica del Sud Africa e dello Stato di Israele di presentare argomenti riguardo a tali questioni.
85. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto internazionale umanitario. È seriamente preoccupato per la sorte degli ostaggi rapiti durante l’attacco in Israele il 7 ottobre 2023 e da allora detenuti da Hamas e da altri gruppi armati, e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato.
86. Per questi motivi,
LA CORTE,
Indica le seguenti misure provvisorie:
(1) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in relazione ai palestinesi di Gaza, adotterà tutte le misure in suo potere per prevenire la commissione di tutti gli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II della presente Convenzione, in particolare:
(a) uccidere membri del gruppo;
(b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a procurarne il benessere fisico
distruzione totale o parziale;
d) imporre misure intese a prevenire le nascite all’interno del gruppo;
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde; giudice ad hoc Barak;
(2) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele garantirà con effetto immediato che i suoi militari non commettano gli atti descritti al precedente punto 1;
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde; giudice ad hoc Barak;
(3) Con sedici voti contro uno,
Lo Stato di Israele adotterà tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici ad hoc Barak, Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde;
(4) Con sedici voti contro uno,
Lo Stato di Israele adotterà misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le condizioni di vita avverse affrontate dai palestinesi nella Striscia di Gaza;
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici ad hoc Barak, Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde;
(5) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele adotterà misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nel campo di applicazione degli Articoli II e III della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio contro membri della comunità palestinese. gruppo nella Striscia di Gaza;
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde; giudice ad hoc Barak;
(6) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele presenterà alla Corte un rapporto su tutte le misure adottate per dare attuazione alla presente Ordinanza entro un mese dalla data della presente Ordinanza.
A FAVORE: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudice ad hoc Moseneke;
CONTRO: Giudice Sebutinde; Giudice ad hoc Barak.
Fatto in inglese e in francese, facendo fede il testo inglese, al Palazzo della Pace, all’Aja, il ventisei gennaio duemilaventiquattro, in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato nell’archivio di la Corte e gli altri trasmessi rispettivamente al Governo della Repubblica del Sud Africa e al Governo dello Stato di Israele.
(Firmato) Joan E. DONOGHUE,
Presidente.
(Firmato) Philippe GAUTIER,
Cancelliere.
Il giudice XUE allega una dichiarazione all’ordinanza della Corte; Il giudice SEBUTINDE allega un’opinione dissenziente all’ordinanza della Corte; I giudici BHANDARI e NOLTE allegano dichiarazioni all’ordinanza della Corte; Il giudice ad hoc BARAK allega un parere separato all’ordinanza della Corte.
(Siglato) J.E.D
(Siglato) Ph.G.